Siamo in piena crisi climatica.
Lo dicono da anni gli scienziati; e lo dicono da anni le norme giuridiche, in particolare quelle contenute nella Convenzione Quadro dell’ONU sul Cambiamento Climatico approvata nel lontano 1992 a Rio de Janeiro e ratificata dalla totalità degli Stati.
1) La Convenzione fornisce una spiegazione dei cambiamenti climatici, definendoli “qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, il quale altera la composizione dell’atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili” (art. 1 comma 2). Lo scopo della Convenzione è indicato al successivo art. 2: “stabilizzare… le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico”.
Che le attività umane possano avere una interferenza sul sistema climatico è dunque un fatto ‘normativizzato, così come risulta normativizzata la circostanza che tale interferenza possa essere “pericolosa”. E sotto questo profilo, quelle che erano “preoccupazioni” nel 1992, sono diventate certezze negli anni successivi. Le interferenze umane sul sistema climatico hanno sforato, infatti, la soglia della pericolosità e sono entrate in un’altra dimensione.
Questa consapevolezza emerge con nettezza dall’Accordo di Parigi, che tecnicamente è un Protocollo addizionale della Convenzione Quadro del 1992, approvato come allegato alla Decisione 1/21 in seno alla COP 21, tenutasi a Parigi nel dicembre 2015. Peraltro, in tale Decisione i cambiamenti climatici venivano definiti, per la prima volta nella storia, “una minaccia urgente e potenzialmente irreversibile per le società umane e il pianeta”.
Si consideri con attenzione l’espressione “Minaccia urgente e potenzialmente irreversibile”: Non sono parole che si usano con leggerezza…
2) Negli anni successivi all’adozione dell’Accordo di Parigi sono seguite le dichiarazioni di emergenza climatica, approvate negli Stati di tutto il mondo. In Italia sono state due: la Camera dei Deputati l’ha formalizzata in data 11/11/19 e il Senato in data 10/6/20. E contemporaneamente sono sbocciati i contenziosi climatici, sia contro gli Stati che contro le imprese, soprattutto quelle che operano nel settore petrolifero.
Qual è lo scopo di questi contenziosi?
Il principale scopo è smascherare l’ipocrisia degli Stati, che, da un lato, approvano a livello internazionale accordi climatici impegnandosi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e, dall’altro, adottano a livello nazionale politiche climatiche del tutto insufficienti. E, in aggiunta, continuano a concedere a profusione sussidi alle imprese petrolifere, che rappresentano una autentica sciagura per il clima.
L’ipocrisia degli Stati (e delle imprese petrolifere) ha portato, così, a centinaia di contenziosi lanciati in tutto il mondo. Quelli presentati contro gli Stati in genere mirano a contestare:
- la mancata o inadeguata riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- il mancato rispetto da parte dello Stato del proprio “carbon budget”, ovvero della quantità di emissioni di gas a effetto serra ancora consentite per poter contenere l’incremento delle temperature entro determinati parametri;
- la mancanza di coerenza tra gli obiettivi climatici dello Stato a breve o a lungo termine;
- il rilascio di concessioni per nuove opere climalteranti.
3) Una delle prospettive più largamente usate in questi contenziosi è l’assunto che il cambiamento climatico è una questione (anche) di diritti fondamentali.
I diritti umani vengono travolti dal cambiamento climatico, o – per meglio dire – il cambiamento climatico ha degli effetti e si manifesta in modi tali da travolgere il godimento dei diritti umani.
Si pensi agli eventi climatici estremi, che portano con sé morte e distruzione, come ad esempio le alluvioni o le ondate di calore.
Ma si pensi anche agli Stati insulari che stanno per essere sommersi a causa dell’innalzamento del livello dei mari.
Esiste dunque una relazione tra il cambiamento climatico ed i diritti fondamentali, relazione di recente molto ben evidenziata in una sentenza della Corte Costituzionale tedesca, chiamata a valutare la costituzionalità o meno della legge nazionale tedesca di protezione del clima (Klimaschutzgesetz del 2019), una legge che spostava molto in avanti (2030) il coraggioso taglio delle emissioni necessario per contrastare il riscaldamento globale.
Ebbene, la Corte Costituzionale tedesca ha affermato che gli obiettivi climatici dello Stato che intacchino velocemente il “carbon budget” disponibile (e che quindi erodano velocemente la quantità di gas climalteranti ancora emettibili in atmosfera) costituiscono un “effetto di interferenza anticipata” sulle libertà individuali future.
In particolare, la Corte ha statuito che: “non si deve permettere alla generazione attuale di consumare grandi porzioni del bilancio di CO2, sostenendo così uno sforzo minimo di riduzione, se ciò comporta di dover lasciare alle generazioni successive un drastico onere di riduzione, esponendo le loro vite a perdite globali delle libertà fondamentali”.
Il giudizio della Corte – per dirla in parole semplici – è che non si può permettere alla generazione attualmente al potere di ignorare la crisi climatica e di andare avanti come se nulla fosse, perché ciò costituisce un pregiudizio per le future generazioni. In tal modo, la crisi climatica viene ricondotta nell’alveo delle questioni di libertà: ogni tonnellata di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti emessa oggi limita l’esercizio delle libertà delle generazioni future.
Si tratta di un concetto che gli attivisti climatici provano da anni a divulgare. Ma evidentemente, fino ad ora, non aveva mai pesato quanto l’ipocrisia degli Stati e delle imprese petrolifere…
[…] già visto, qualche settimana fa, come la crisi climatica riveste i caratteri di una vera e propria emergenza e che essa incide […]
[…] già visto, qualche settimana fa, come la crisi climatica riveste i caratteri di una vera e propria emergenza e che essa incide […]